Dal 2026 il Garante privacy regola in modo preciso i pixel di tracciamento nelle e-mail. Ecco cosa significa, con qualche esempio concreto.
Cos’è un tracking pixel
Un tracking pixel è un’immagine di un solo pixel, invisibile all’occhio, che si trova dentro un’e-mail ma è ospitata su un server remoto. Quando il destinatario apre il messaggio e il programma di posta scarica le immagini, il server registra l’apertura. Lo stesso può accadere con i link: quando il destinatario ci clicca, il click viene registrato prima di portarlo alla pagina finale.
Sembra un dettaglio tecnico, ma permette di sapere chi ha aperto cosa e quando, spesso insieme a indirizzo IP, tipo di dispositivo e zona approssimativa.
Cosa ha stabilito il Garante
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato le proprie linee guida con il provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile. Il termine per adeguarsi è fissato alla fine di ottobre 2026.
In sintesi:
- Il tracciamento individuale a fini di marketing richiede il consenso preventivo, libero e informato.
- L’informativa deve dire chiaramente se e come vengono tracciate aperture e click.
- Il consenso alla newsletter e quello al tracciamento devono essere separati. Chi si iscrive alla newsletter non è automaticamente d’accordo a essere tracciato.
- Revocare il tracciamento non deve comportare la cancellazione dalla newsletter. Il destinatario può continuare a ricevere le email senza essere monitorato.
Esempi pratici
Esempio 1: la newsletter mensile.
Un’azienda invia ogni mese una newsletter a 2.000 contatti e usa il pixel per sapere chi apre le email. Il consenso per la newsletter c’era, ma non quello per il tracciamento individuale. Per le linee guida, il pixel va disattivato per chi non ha dato un consenso specifico.
Esempio 2: il modulo di iscrizione.
Un sito ha un unico checkbox: “Accetto di ricevere la newsletter e di essere tracciato nelle aperture”. Non va bene: sono due consensi diversi, e vanno presentati in modo distinto.
Esempio 3: la conferma d’ordine.
Un negozio online invia la conferma dell’ordine con un pixel per sapere se il cliente l’ha aperta. Si tratta di una comunicazione di servizio, legata al rapporto contrattuale. Le linee guida prevedono eccezioni per le comunicazioni di servizio, quindi qui il consenso in genere non è richiesto. Resta comunque necessaria un’informativa chiara.
Esempio 4: le statistiche anonime.
Contare in totale quante email sono state aperte, senza collegare l’apertura a una persona, è un uso diverso dal tracciamento individuale. Anche questo rientra tra le eccezioni.
Cosa fare adesso
- Verificate la vostra piattaforma di e-mail marketing. Controllate se il tracciamento delle aperture e dei click è attivo di default.
- Separate i consensi nei moduli. Newsletter e tracciamento devono avere caselle distinte.
- Aggiornate l’informativa privacy. Spiegate in modo semplice cosa viene tracciato e come disattivarlo.
- Date la possibilità di rinunciare al tracciamento senza disiscriversi dalla newsletter.
- Conservate le prove dei consensi. In caso di verifica, dovrete dimostrare quando e come sono stati raccolti.
Perché è importante
Il Garante ha inserito le verifiche su questi obblighi nel piano ispettivo del secondo semestre 2026. Il tema riguarda chiunque invii newsletter o email promozionali a destinatari in Italia, dalla grande azienda al piccolo professionista.
Per un’azienda che lavora con i clienti sul web, la trasparenza è anche una questione di fiducia: sapere che qualcuno ci sta misurando senza averlo detto è una delle cose che i destinatari notano prima di tutto.
